Le società in perdita sistemica con MOL positivo nel 2012 non disapplicano
Le società che dichiarano perdite fiscali nel triennio 2009-2011, con un MOL positivo nell’anno 2012, non possono disapplicare le disposizioni previste in materia di società in perdita sistemica
Le società che dichiarano perdite fiscali nel triennio 2009-2011, con un MOL positivo nell’anno 2012, non possono disapplicare le disposizioni previste in materia di società in perdita sistemica di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del DL n. 138/2011. Infatti, il provvedimento direttoriale 11 giugno 2012, n. 2012/87956, ha individuato determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare la citata disciplina delle società in perdita sistemica, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello. Posto che le fattispecie contenute nel punto 1 del predetto provvedimento sono riferite alle sole società in perdita sistemica, è previsto che le stesse devono verificarsi in almeno uno dei tre periodi d’imposta in cui sono state dichiarate le perdite fiscali, e che compongono il cosiddetto “triennio di osservazione”, che, per il periodo d’imposta 2012, è costituito dal triennio 2009-2011. Caratteristica peculiare delle cause di disapplicazione contenute nel provvedimento è quindi quella di dover essere verificate non nell’anno oggetto di dichiarazione (periodo d’imposta 2012), in cui si verificano le conseguenze previste dalle disposizioni di cui al DL n. 138/2011 (obbligo di dichiarazione di un reddito e di una base imponibile IRAP “minimi”, nonché “blocco” del credito IVA), bensì in uno dei tre periodi d’imposta antecedenti, in cui la società ha dichiarato tre perdite fiscali, ovvero due perdite e un reddito inferiore al minimo. Tra le numerose cause di disapplicazione contenute nel provvedimento, molte delle quali sono mutuate da quelle già previste per le società non operative “tradizionali”, una ha suscitato particolare interesse, in quanto è del tutto nuova e particolarmente utile per le società di costruzione e che si finanziano con risorse esterne (banche o leasing). In particolare, la lett. f) del provvedimento stabilisce che sono escluse dal novero delle società in perdita sistemica le società che, in almeno uno dei tre periodi d’imposta che compongono il triennio di osservazione (2009-2011 con riferimento al periodo d’imposta 2012), conseguono un MOL positivo, dato dalla differenza tra il valore della produzione (aggregato A del Conto economico) e i costi della produzione (aggregato B del Conto economico, senza tener conto dei numeri 10, 11 e 12). Successivamente, al fine di non discriminare le società che detengono i beni in locazione finanziaria, la ris. n. 107/2012 ha precisato che non si deve tener conto anche della voce B8 del Conto economico (costo del godimento per i beni di terzi), oltre che della voce B10 (ammortamenti dei beni materiali e immateriali). Posto che, come già detto, tale causa disapplicativa si rende particolarmente utile, ad esempio, per le società di costruzione immobiliare, si pensi a coloro che hanno proceduto alla costruzione nel triennio 2009-2011, dichiarando (plausibilmente e fisiologicamente) delle perdite (anche fiscali) in detti periodi d’imposta, e che nel 2012 abbiamo realizzato (almeno in parte) i beni oggetto di costruzione, realizzando quindi sia dei ricavi ingenti, sia un reddito imponibile. Se tale società verifica un MOL positivo in almeno uno dei tre anni che compongono il triennio (dipende essenzialmente dall’incidenza degli oneri finanziari, in quanto esclusi dal MOL), disapplica la disciplina delle società in perdita sistemica nel 2012, mentre se il MOL risulta positivo solo nel 2012 (ed è probabile in considerazione della vendita dei beni costruiti), la società è in perdita sistemica nel 2012, ma non nei successivi tre anni (2013, 2014 e 2015), in quanto il periodo d’imposta 2012 entra nel triennio di osservazione “coprendo” il citato triennio. Tuttavia, se per tale società le conseguenze derivanti dallo status di società in perdita sistemica restano per l’anno 2012 (in quanto il MOL non è mai positivo nei periodi d’imposta del triennio), l’impatto è particolarmente gravoso, atteso che il reddito imponibile deve scontare anche l’eventuale maggiorazione IRES del 10,5% e il riporto delle perdite pregresse può avvenire solo per la parte di reddito che eccede il minimo, oltre al “blocco” del credito IVA 2012, che non potrà quindi essere utilizzato per compensare le imposte dovute sul reddito, nonché l’IRAP.